The thin line between policy and surety insurance.
When the Insurer pays a premium to the insurance company to be guaranteed by the failure of a third party, the formal aspect of the terminology is exceeded by the surety that makes substantive rules applicable to insurance.
The case dealt with the order in question could be summarized as follows: the insurance company covers a company's credit, the guarantor must be informed within thirty days, however, cooperate in every possible source of obligor default risk materializes, after this period the warranty is void .
In this case the failure to timely disclosure would, according to the Insurer, implies a "do credito” nonostante fosse conoscibile la probabile insolvenza del debitore. Inoltre, stante la natura esclusivamente fidejussoria della polizza, oltre che per la previsione contrattuale, la decadenza opererebbe anche ex art. 1956 c.c.
La società ricorrente invoca invece la nullità di tale clausola in relazione all’art. 1915 c.c., e cioè perché si sarebbe stabilita una decadenza automatica anche in assenza di dolo dell’assicurato. Il nodo centrale e dirimente, sciolto dal Giudicante, è se la fattispecie de qua sia riconducibile alla sola polizza fidejussoria, o se invece, come ha poi deciso, il fatto che il garantito paghi un premio all’assicuratore perché sia coperto un suo credito verso terzi, renda applicabili le norme sull’assicurazione. La scelta di questa seconda opzione interpretativa fa sì che la clausola decadenziale sia da considerasi nulla e da intendersi sostituita con quella più flessibile (anche a tutela della fiducia del mercato negli strumenti di garanzia) dell’art. 1915 c.c. Pertanto, il ritardo colposo nella comunicazione da parte del garantito non potrà avere come conseguenza la sproporzionata sanzione della decadenza, semmai una riduzione equitativa dell’indennizzo. Il Giudice ha poi ritenuto che se anche si ritenessero applicabili (e, come visto, qui non pare) le norme sulla fidejussione, non sarebbe comunque sostenibile l’affermazione per cui il ricorrente abbia “fatto credito” tolerating the debtor for a few months its breach. Finally, the possible abuse of the law - built from refusal notice to the insurer - and corresponding damage suffered, the Court held that the failure except in court (as it is incompatible with the defense) and in view of the rite choice (Articles . 702 bis and 702 ter CCP) is still deprived of any other proposal in further proceedings.
(Genoa Court Judgement of 24/01/2011, No. 8873)
Source: IPSOA
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